I. Generale

1.    Tutte le consegne di Kaimann all’acquirente avvengono esclusivamente sulla base delle seguenti condizioni generali di vendita e di consegna (“Condizioni”). L’acquirente le riconosce come vincolanti per il presente contratto e per tutte le vendite future nella versione valida di volta in volta.

2.    Le condizioni di acquisto dell’acquirente, siano esse divergenti, opposte o di completamento del contenuto, non costituiscono parte contrattuale neppure a fronte dell’accettazione del contratto. In particolare queste non sono applicabili se l’acquirente vi fa riferimento nelle transazioni commerciali, per esempio in caso di un ordine, e anche se Kaimann non li contraddice espressamente. Si accettano modifiche, se espressamente approvate per iscritto da Kaimann.

II. Conclusione del contratto

1.    Le offerte di Kaimann sono libere.

2.    Il contratto si stipula tramite la conferma d’ordine di Kaimann. Qualora eccezionalmente non vi sia conferma d’ordine, le condizioni di Kaimann valgono come accettate al più tardi al momento dell’accettazione dell’oggetto della fornitura.

3.    Per il tipo e le dimensioni della consegna contrattualmente dovuta così come per il tipo di imballo e le modalità di spedizione è determinante esclusivamente la conferma d’ordine scritta di Kaimann. La scelta dell’oggetto della fornitura avviene in base ai parametri comunicati dall’acquirente. Disegni, riproduzioni, misure, pesi o ulteriori dati sulle prestazioni contenuti in prospetti, circolari, liste prezzi, ulteriori pubblicazioni o nelle nostre offerte e/o nei relativi documenti non rappresentano alcuna garanzia per la natura del prodotto o altra garanzia, ma servono alla descrizione del prodotto.  

4.    Kaimann è autorizzato ad apportare in ogni momento modifiche ragionevoli, di uso commerciale e non essenziali all’oggetto della fornitura senza preavviso, purché la funzionalità o il funzionamento dello stesso non vengano così compromessi. 

III. Consegna, tempi e termini di consegna

1.    Valgono i tempi ovvero i termini di consegna così come confermati nella conferma d’ordine scritta di Kaimann. Il termine di consegna comincia con la data della conferma d’ordine, tuttavia non prima della produzione di documenti che l’acquirente deve eventualmente fornire, delle autorizzazioni, delle approvazioni e di un acconto convenuto. Qualora non si concordi un tempo di consegna, la consegna si effettua al più presto.

2.    I termini di consegna si considerano rispettati se l’oggetto della fornitura viene spedito dalla fabbrica di Kaimann al più tardi 14 giorni dopo la scadenza del termine di consegna o che Kaimann ne abbia indicato  la disponibilità.

3.    Il tempo di consegna si estende ragionevolmente in caso di impedimenti imprevisti che non siano attribuibili a Kaimann, quali lotte sindacali, in particolare scioperi e serrata così come in caso di incidente, guasto, incendio, inondazione, scontri, atti terroristici, guerra, emanazione di nuove leggi o provvedimenti delle autorità dopo la stipula del contratto che pregiudichino la consegna, mancanza del necessario permesso di importazione o esportazione, o adempimento non regolare o puntuale di operazioni di copertura concluse dal fornitore/subappaltatore, nella misura in cui tali circostanze condizionano la consegna dell’oggetto della fornitura per la durata delle stesse, senza che Kaimann vada in mora. Questo vale anche se le circostanze si verificano per fornitori/subappaltatori. Se la consegna ritarda per più di 30 giorni per una di tali circostanze di cui non sia responsabile Kaimann, Kaimann può recedere dal contratto tramite comunicazione scritta all’acquirente. Nei casi previsti dal § 275 del Codice Civile Kaimann non deve effettuare la prestazione, così che l’acquirente ai sensi del § 326 par. 5 del Codice Civile possa recedere dal contratto.

4.     Se la consegna ritarda per motivi di cui sia responsabile l’acquirente, Kaimann può esigere un indennizzo per i costi aggiuntivi derivanti.

5.     Qualora, dopo aver ricevuto la conferma d’ordine da Kaimann l’acquirente storni un ordine o vi apporti modifiche, Kaimann può ritirare l’ordine per cortesia ovvero accettare la spedizione di ritorno. In questo caso l’acquirente è comunque tenuto al pagamento di una percentuale di servizio pari almeno al 10 % dell’importo della fattura dovuta a Kaimann. 

IV. Rischi durante il trasferimento, costi di trasporto e spedizione

1. Se non altrimenti concordato, tutte le consegne in Germania avvengono franco destino, vale a dire che Kaimann si incarica, o incarica un trasportatore, della consegna della merce e sostiene i costi di trasporto, se non altrimenti concordato nella conferma d’ordine. Kaimann si assume il rischio di eventuale smarrimento, di danneggiamento o di ritardo a partire dalla consegna al trasportatore.

2. Kaimann decide le modalità di spedizione a sua discrezione.

3. Sono ammesse consegne parziali.

V. Ritiro e ordine a richiesta

1.    L’acquirente accetta gli oggetti della fornitura consegnati anche se questi presentano non-conformità non solo non sostanzali. Oggetti della fornitura per i quali in base alla conferma d’ordine scritta siano necessarie particolari prescrizioni di qualità o la cui resa sia franco partenza, vanno verificate e ritirate dall’acquirente subito presso la fabbrica di Kaimann ovvero presso il magazzino di Kaimann previa comunicazione da parte di Kaimann della disponibilità

2.    Qualora l’acquirente rifiuti la consegna malgrado la scadenza, a partire dal giorno in cui viene confermata la disponibilità da parte di Kaimann, gli oggetti della fornitura vengono stoccati presso Kaimann a rischio e carico dell’acquirente. Da tale giorno in avanti Kaimann non è responsabile di eventuale smarrimento, svalutazione o danneggiamento, per esempio incendio, furto, impatto degli agenti atmosferici, catastrofi.

3.    Se si è stipulato con l’acquirente un contratto per una determinata quantità totale che può essere ritirata a richiesta in determinate quantità parziali, gli ordini a richiesta e le relative specifiche vanno inoltrati al più tardi al termine concordato. In caso di ritardo nell’ordine a richiesta o nella definizione delle specifiche, Kaimann è autorizzato a definire le specifiche autonomamente e a mettere a disposizione gli oggetti della fornitura o a stoccarli a carico dell’acquirente. Dopo la decorrenza infruttosa di una delle proroghe fissate da Kaimann, Kaimann è autorizzato a recedere dalla parte contrattuale ancora da evadere o ad esigere un indennizzo per inadempienza. 

VI. Prezzi

1.    Valgono i prezzi secondo le liste prezzi valide di volta in volta rilasciate da Kaimann, se non altrimenti concordato fra le parti. Tutti i prezzi si intendono in euro e non inclusivi di IVA. Costi accessori (.es. per imballo, spese postali, nolo, assicurazione, dogana o dazi doganali) sono inclusi solo se la resa è franco destino o se le parti hanno convenuto un’assunzione dei costi. L’IVA secnodo l’aliquota in vigore al momento della fornitura, così come eventuali costi accessori, vengono indicati separatamente nella fattura all’acquirente.

2.    Qualora fra la stipula e l’adempimento del contratto aumentassero le dogane, i noli, le tasse o le imposte o ne venissero introdotti di nuovi o associazioni commercianti determinanti riconoscessero o fissassero aumenti di prezzi, Kaimann è autorizzato ad aumentare conseguentemente il prezzo di vendita e l’acquirente è tenuto a corrispondere l’aumento. In questo caso all’acquirente non spetta il diritto di disdetta.

3.    Le parti concordano che i prezzi formulati su base porto franco valgano a condizione di traffico aperto e libero, via acqua, terra o aria; in conseguenza di impedimenti all’accesso l’acquirente deve sostenere gli eventuali costi aggiuntivi.

4.    I costi per noli falsi la cui responsabilità sia da attribuire all’acquirente, sono a carico dell’acquirente medesimo.

VII. Condizioni di pagamento

1.    Se non altrimenti concordato, il pagamento deve avvenire entro 10 giorni dall’emissione della fattura e della consegna da parte di Kaimann con il 2 % di sconto oppure entro 30 giorni dall’emissione della fattura in contanti senza sconto. La compensazione a fronte delle richieste di pagamento da parte di Kaimann e la rivendicazione dei diritti di ritenzione sono ammesse solo nel caso in cui le pretese siano incontestate o accertate giuridicamente.

2.    In caso l’acquirente sia in ritardo con il pagamento, ai sensi del § 247 del Codice Civile, Kaimann è autorizzato a fatturare interessi di mora per un ammontare pari all’8 % annuo sull’interesse di base valido di volta in volta. I costi che dovessero sorgere per Kaimann durante l’esazione der suoi crediti, inclusi i costi legali, sono a carico dell’acquirente. Non è da escludersi la rivendicazione di un ulteriore danno.

3.    Si accettano cambiali a titolo di pagamento solo a condizione che sia possibile scontarli presso la banca centrale. Non sussiste l’obbligo al ritiro di cambiali.

4.    Accrediti su cambiali ed assegni valgono sempre salvo buon fine e fatta salva la precedente scadenza del prezzo di vendita in caso di mora dell’acquirente. Gli accrediti avvengono con l’attribuzione di valuta del giorno in cui Kaimann può disporre del controvalore.

5.    In caso le condizioni di pagamento non vengano rispettate o in caso dopo la stipula del contratto si rendano note circostanze tali da ridurre il fido dell’acquirente, fatto salvo il diritto di recesso di Kaimann tutte le richieste diventano esigibili con effetto immediato, indipendentemente dalla durata degli effetti accettati. Kaimann inoltre è autorizzato ad esigere garanzie e ad effettuare le consegne ancora da evadere solo a fronte di pagamento anticipato o di versamento di cauzione; l’obbligo al pagamento anticipato non sussiste nella misura in cui l’acquirente abbia crediti in contropartita  incontestati o accertati giuridicamente.

6.    Kaimann si riserva la facoltà di cedere i crediti derivanti dai rapporti commerciali.

VIII. Riserva di proprietà

1.    Kaimann si riserva la proprietà di gli oggetti della fornitura consegnati fino a che l’acquirente non abbia saldato tutti i crediti anche futuri derivanti dalle relazioni commerciali. Questo vale anche nel caso in cui l’acquirente abbia pagato il prezzo di vendita per determinate consegne. In caso di rapporto di conto corrente il riservato dominio ha valore di garanzia per il saldo risultante dal conto in favore di Kaimann. In caso Kaimann accetti cambiali o assegni o metta a disposizione dell’acquirente cambiali emesse da Kaimann, il riservato dominio vale come garanzia per i crediti derivati dal mancato pagamento. Il diritto di proprietà non decade fino a quando tutti gli assegni e le cambiali non sono riscossi.

2.    Le lavorazioni e le trasformazioni avvengono su incarico di Kaimann come produttore ai sensi del § 950 del Codice Civile, senza obbligo per questo. Gli oggetti della fornitura lavorati servono a garanzia per un importo pari al valore fatturato della merce sottoposta a riservato dominio.

3.    Nel caso di lavorazione, unione o mescolanza della merce sottoposta al riservato dominio da parte dell’acquirente con altra merce che non appartiene al Kaimann, Kaimann ha diritto alla comproprietà sulla nuova cosa in rapporto al valore di fattura della merce sottoposta al riservato dominio con il valore di fattura della merce lavorata, incluse le spese per la lavorazione, al momento della lavorazione (dell’unione o della mescolanza). Per i diritti di comproprietà risultanti da tale operazione vale quanto previsto per la merce sottoposta al riservato dominio, conformemente a queste condizioni.

4.    L’acquirente è autorizzato a rivendere gli oggetti della fornitura in base alle consuete transazioni commerciali; cede a Kaimann come garanzia i crediti nei confronti del terzo risultanti da tali transazioni per la loro totalità ovvero per un importo pari alla quota di comproprietà allora valida. Kaimann accetta questa cessione. L’acquirente deve informare Kaimann per iscritto e tempestivamente circa pignoramenti o ogni altra compromissione dei diritti di Kaimann verso terzi. La facoltà di cessione termina con la sospensione dei pagamenti dell’acquirente e in caso di richiesta d’apertura di una procedura di concordato o di insolvenza.

5.    I crediti derivanti dagli effetti accettati dall’acquirente pro solvendo o pro soluto vengono ceduti a Kaimann. Il trasferimento degli effetti viene corrisposto dal fatto che l’acquirente custodisce gl effetti accettati, per conto di Kaimann.

6.    Kaimann è tenuto a svincolare le cauzioni a lui spettanti a sua discrezione qualora queste eccedano i suoi crediti di oltre il 10 %.

7.    In caso di ritardo nel pagamento o di infrazione del contratto da parte dell’acquirente relativamente al riservato dominio, Kaimann, fatto salvo di diritti ulteriori, è autorizzato ai sensi di § 323, 324 del Codice Civile a recedere dal contratto e a ritirare la merce sottoposta al riservato dominio a spese dell’acquirente. Lo stesso vale in caso si apra procedura di concordato o di insolvenza sul patrimonio dell’acquirente o se l’apertura viene rifiutata per mancanza di massa patrimoniale o in caso intervenga un sostanziale peggioramento della sua condizione patrimoniale.

8.    I crediti ceduti a Kaimann servono a garanzia di tutti i suoi crediti, anche futuri nei confronti dell’acquirente e risultanti dalle relazioni commerciali – vale la cifra 1. Fatta salva una revoca sempre consentita a Kaimann, l’acquirente è autorizzato a riscuotere autonomamente i crediti. In caso di un ritardo nel pagamento dell’acquirente, anche senza revoca della facoltà di riscossione dell’acquirente, Kaimann è autorizzato ad annunciare la cessione al debitore dell’acquirente e a riscuotere autonomamente il credito. Su richiesta, l’acquirente è tenuto a rendere nota la cessione al terzo e a dare a Kaimann le necessarie informazioni sulla rivendicazione dei propri diritti nei confronti del terzo e a fornirgli i documenti.

IX. Garanzia, responsabilità

1.    Kaimann garantisce in base alle seguenti direttive per difetti degli oggetti della fornitura che intervengano in caso di rischio durante il trasferimento. Gli oggetti della fornitura sono difettosi qualora non corrispondano alle indicazioni della scheda tecnica di Kaimann o al certificato di controllo. Non sussistono pretese sulla garanzia in caso di deviazioni solo irrilevanti dalla qualità concordata o in caso di compromissione solo irrilevante della funzionalit.

2.    L’acquirente deve ispezionare gli oggetti della fornitura subito dopo l’arrivo a destinazione in quanto a qualità, quantità e dimensioni. Qualora si individuino difetti, vanno notificati per iscritto a Kaimann; se l’acquirente omette la notifica di un difetto rilevabile tramite una regolare ispezione, i diritti alla garanzia sono esclusi. Lo stesso vale se successivamente si individua un difetto inizialmente non rilevabile e l’acquirente non ne dà tempestiva notifica a Kaimann entro 8 giorni al più tardi dal rilevamento del difetto. In ogni caso a Kaimann spetta la possibilità di verificare l’oggetto della fornitura si cui verte il reclamo.

3.    Kaimann si impegna garantire una fornitura sostitutiva in caso di difetti. Qualora la seconda fornitura dovesse rivelarsi difettosa, l’acquirente è autorizzato alla riduzione o al recesso nei termini delle prescrizioni di legge. L’acquirente può rivendicare diritti al risarcimento per danni solo nei termini delle cifre 6 e 7.

4.    Qualora Kaimann ispezioni i difetti negli oggetti della fornitura a seguito di una richiesta di correzione dei difetti e in conseguenza si stabilista che la richiesta di correzione non era fondata, i costi sono a carico dell’acquirente. La richiesta di correzione è infondata se l’acquirente ha riconosciuto o per negligenza non ha riconosciuto che non si tratta di difetto, ma che la causa del sintomo dietro cui presume un difetto ricade nell’ambito delle sue responsabilità.

5.    Qualora l’acquirente acquisti materiale di scarto o di categoria IIa, le due parti concordano che la qualità dell’oggetto della fornitura sia paragonata a merce nuova di minore qualità e che questo non costituisca motivo per diritti di garanzia contro Kaimann.

6.    Tutti i diritti di garanzia dell’acquirente scadono dopo un anno, calcolato a partire dalla consegna degli oggetti di fornitura. Riparazioni o sostituzioni durante il periodo di garanzia non implicano un’estensione della durata di tale periodo. Sono esclusi i casi di una scadenza obbligariamente estesa per legge ai sensi di §§ 438 par. 1 n. 2, 438 par. 3 e 479 del Codice Civile così come i diritti che sono esclusi dalla limitazione di responsabiilità a favore di Kaimann in base alla cifra 7 (violazione di obblighi contrattuali sostanziali, violazione della vita, dell’integrità fiisica e della salute, responsabilità per qualità garantite e responsabilità del prodotto).

7.    Kaimann è responsabile a qualsiasi titolo in caso di dolo e colpa grave. In caso di dolo non grave Kaimann è responsabile della violazione di obblighi contrattuali sostanziali, tuttavia limitati a previsioni contrattuali, e in caso di chiusura del contratto di danni prevedibili. Secondo la legge sulla responsabilità per danno da prodotto, la responsabilità di Kaimann rimane indenne in caso di assenza delle caratteristiche garantite (le caratteristiche garantite devono essere indicate come tali dettagliatamente e per iscritto da Kaimann) così come in caso di danni derivanti dalla violazione della vita, dell’integrità fisica e della salute. Kaimann mette a disposizione dell’acquirente informazione relative al prodotto, sulla scorta delle quali l’acquirente deve scegliere il prodotto. In questo caso Kaimann è responsabile della correttezza delle indicazioni rilasciate, ma non della scelta concreta dell’oggetto di fornitura e della conseguente idoneità all’impiego desiderato. IX. 7 frase 2 rimane indenne.

X. Responsabilità da prodotto

1.    L’acquirente deve informare Kaimann circa ogni caso di cui sia a conoscenza, che possa portare ad una responsabilità rispetto alla responsabilità da prodotto, in particolare deve informare circa i casi in cui l’oggetto della fornitura di Kaimann causi danni a cose o persone. L’obbligo di infomazione vale anche relativamente ai diritti di responsabilità da prodotto rivendicati da terzi a causa di oggetti della fornitura di Kaimann, alle note informative delle autorità indirizzate all’acquirente, alle avvertenze così come ad ulteriori nozioni di pericolo.

2.    Su richiesta di Kaimann l’acquirente deve provvedere a tutte le misure preventive per impedire danni, ad approntare tutte le azioni correttive (per esempio cambio di prodotti che non siano già stati rivenduti) a spese di Kaimann o a collaborare. A Kaimann spetta decidere quali misure siano adeguate e necessarie.

3.    I costi per misure approntate dall’acquirente possono essere risarciti da Kaimann solo se sussisteva pericolo nel ritardo e la misura era necessaria.

XI. Foro competente e scelta del diritto

1.    Foro competente per tutte le controversie generate da o in connessione con le forniture è Verona. Kaimann è autorizzato a citare l’acquirente presso il proprio foro generale o a rivendicare i propri diritti davanti a fori esteri ammissibili.

2.    Per tutte le consegne, anche all’estero, vale esclusivamente il diritto italiano con esclusione dell’applicazione del diritto di compravendita internazionale.

3.    In caso alcune disposizioni di queste condizioni non dovessero essere o diventare inefficaci, questo non intacca complessivamente l’efficacia delle condizioni e neppure l’efficacia delle restanti condizioni. Lo stesso vale per il contratto individuale; la disposizione inefficace va sostituita in tal caso da una disciplina che si avvicini quanto più possibile allo scopo commerciale della disposizione inefficace. Lo stesso vale nel caso di una lacuna.

4.    Modifiche a queste condizioni vanno messe per iscritto.